Art. 1.
(Istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico della scuola).

      1. A decorrere dal 1o settembre 2007, ai soli fini giuridici ed a copertura dell'organico esistente del ruolo degli ex assistenti tecnici, sono istituiti i ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico della scuola di base e della scuola secondaria. Gli effetti economici, per il personale inquadrato in tali ruoli, maturano a decorrere dal 1o gennaio 2008.